Aprire un B&B


Aprire un B&B

IL B&B IN ITALIA

Il B&B cresce e riceviamo parecchie richieste di informazioni circa l'apertura di un B&B in Italia. Non solo, il B&B è in costante crescita anche nelle preferenze dei viaggiatori grazie alla diversificazione della tipologia offerta che si è avuta negli ultimi anni e grazie alla diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.

Ai nostri gestori è stato chiesto di fare una classifica di gradimento su cosa soddisfi meglio le esigenze e i desideri dei clienti. L'accoglienza, con il 24,29%, è la voce che ha raccolto più consensi (il report del 2007 indicava invece l'alloggio al primo posto tra le preferenze). Il gradimento dell'ospitalità in B&B incontra dunque la filosofia della formula d'alloggio familiare dove il valore aggiunto è dato dalla scoperta a 360° del territorio incluso il contatto con la gente che i luoghi abita. Il rapporto qualità/prezzo continua comunque a rivestire un ruolo importante per la scelta di un B&B rispetto ad altre formule di alloggio e accoglienza. (RAPPORTO B&B ITALIA 2011).

Il bed and breakfast ha permesso e permette, anche a chi ha dei mezzi economici ridotti, di viaggiare o di viaggiare più a lungo. Inoltre, sempre piú persone avvertono durante il viaggio la necessitá di intraprendere rapporti umani genuini e di entrare in contatto con lo stile di vita della terra che li ospita. Alloggiare in Bed and Breakfast consente a chiunque di vivere l'esperienza unica di condividere lo stile di vita del luogo e la gente che vi abita. Aprire un B&B significa poter beneficiare di una “entrata” familiare in più e di aprirsi al mondo esterno con la voglia di condividere esperienze trasmettendo l'amore per il proprio territorio.

COME APRIRE UN'ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST [ LA SCIA ]

Secondo le Norme Regionali in vigore costituiscono attività ricettive a conduzione familiare, Bed and Breakfast, le strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali specifici.

La prima cosa da fare per aprire un B&B è quella di consultare la specifica LEGGE REGIONALE in materia (vedi lista in fondo alla pagina). Le Leggi regionali si rifanno alla Legge Principale: Legge 29 marzo 2001, n. 135 - "Riforma della legislazione nazionale del turismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.

Successivamente bisogna accedere tramite Internet o recarsi allo sportello SUAP del Comune di pertinenza per ritirare la modulistica necessaria per la Dichiarazione di Inizio Attività. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), è la nuova procedura che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio Attività). Il vantaggio offerto da questo nuovo strumento è quello che con la presentazione della SCIA l'apertura della struttura ricettiva è immediata.

Alla SCIA, tramite gli strumenti cartacei o telematici, vanno allegati i documenti necessari per la completa definizione della pratica. Gli allegati variano da regione a regione e si può passare dalla sola planimetria dell'abitazione al contratto di proprietà o di affitto, per arrivare fino alla copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile a favore dei clienti.

I passi successivi riguardano l'avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza. Riguardo a queste procedure vanno consultati gli uffici competenti in quanto ci potrebbero essere delle differenze tra regione e regione.

I Comuni possono applicare un diritto di istruttoria per la gestione della SCIA variabile da 30 a 150 Euro.

REQUISITI PER L'ALLOGGIO

Tutte le Regioni chiedono che gli immobili utilizzati per il B&B siano in regola con i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza prescritti per le abitazioni e individuano dei requisiti minimi delle stanze. E' prevista una superficie minima in rapporto ai posti letto e può essere chiesta la presenza di alcuni arredi di base.

Gli ospiti devono poter accedere alla propria stanza senza attraversare altre camere da letto o di servizi destinati alla famiglia o ad altri ospiti.

Anche i bagni devono offrire attrezzature minime (vasca da bagno, doccia, specchio con presa di corrente, lavabo, water... etc.) e almeno un bagno ad uso esclusivo degli ospiti quando viene superato un certo numero di camere o posti letto.

Di norma viene chiesta la pulizia quotidiana dei locali, mentre il cambio della biancheria può avvenire con cadenza diversa (ad esempio, almeno due volte alla settimana) e sempre ad ogni cambio dell'ospite.

L'alloggio deve avere massimo da 3 a 6 camere (i requisiti variano da regione a regione) debitamente arredate con letto, armadio, comodini, lampade, sedie, cestini gettacarte, per un massimo di 6/20 posti letto (i requisiti variano da regione a regione).

Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di un certo numero di giorni (il numero varia da regione a regione), anche non consecutivi, nel corso dell'anno. In questo caso non serve l'apertura della partita IVA.

I requisiti minimi richiesti per l'apertura di un B&B sono: 14 mq per la camera doppia, 8 mq per la singola, conformità alle norme si sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di riscaldamento, rispetto delle norme igieniche ed edilizie. Anche questi possono subire delle variazioni da regione a regione.

Di norma viene richiesto anche che il titolare del B&B abbia la residenza (o il domicilio durante il periodo di apertura del B&B) presso la struttura. Alcune Regioni consentono però la residenza anche in altri immobili vicini alla struttura ed è comunque sempre richiesta la reperibilità.

IL SERVIZIO

Dovrà essere accurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Questo non significa che si debbano servire solo alimenti confezionati industriali né che l'inderogabilità a questa regola sia assoluta.

LA COLAZIONE

Nel servizio di B&B, la prima colazione è sempre compresa, ma le Regioni prevedono modalità di somministrazione diverse. In genere è prevista la sola somministrazione di prodotti senza manipolazione (eventualmente solo riscaldati). In alcuni casi, poi, è richiesto che i prodotti provengano dal territorio regionale. Il divieto di manipolazione dei prodotti è limitato esclusivamente al gestore, qualora non abbia le autorizzazioni igienico-sanitarie di legge, ma ciò non toglie che è possibile acquistare e servire prodotti manipolati da chi ha tutte le autorizzazioni igienico-sanitarie del caso.

I PREZZI

I prezzi applicati devono essere comunicati all'ente indicato dalla Regione ed essere esposti all'interno della struttura.

COMUNICAZIONE DEGLI OSPITI ALLA P.S.

Anche i B&B come le altre strutture ricettive, sono tenuti a comunicare alla locale autorità di Pubblica Sicurezza le generalità degli ospiti.

DIFFERENZE PRINCIPALI DELLE LEGGI REGIONALI

REGIONE Legge Regionale Massimo numero di Camere Massimo numero di Posti Letto Note
Abruzzo 78/00 4 10 Attività consentita anche in unità immobiliari diverse dalla residenza. Divieto di permanenza degli ospiti oltre i 30 gg continuativi.
Basilicata 8/08 4 / 6 8 / 12 6 camere / 12 posti letto consentiti solo in città sopra i 5000 ab. Inoltre, in questo caso, l'attività è consentita anche in unità immobiliari vicine all'abitazione del titolare.
Apertura minima 90 gg., massima 270 gg. anche non consecutivi.
Calabria 2/03 4 8 Divieto di permanenza degli ospiti oltre i 60 gg. consecutivi. Divieto per l'esercente di gestire altri B&B.
Campania 5/01 3 6 Divieto di permanenza degli ospiti oltre i 30 gg. consecutivi.
E. Romagna 16/04 art. 13 Dgr 2149/04 3 6 Divieto di permanenza oltre 60 gg. continuativi. Il soggiorno al medesimo ospite si può rinnovare dopo una pausa di almeno 5 gg.
Friuli V.G. 2/02 art. 81 4 8
Lazio 13/07 - 16/08 3 6 Divieto di permanenza oltre 90 gg. consecutivi. Periodo di inattività dell'esercizio di almeno 120 gg. l'anno anche non consecutivi. Il periodo è ridotto a 30 gg. nei comuni privi di altre strutture ricettive.
Liguria 2/08 - 3/10 3 Deve essere presente obbligatoriamente una camera ad uso esclusivo del titolare.
Lombardia 15/07 3 12
Marche 9/06 3 6 Divieto di permanenza oltre i 30 gg. consecutivi. Esercizio consentito anche in unità immobiliari distanti non più di 200 metri dall'abitazione principale.
Molise 13/2002 3 6 Divieto di permanenza degli ospiti oltre 90 gg. continuativi.
Piemonte 20/2000 3 6 L'apertura nell'anno non può superare i 270 gg. così articolati:
a) un periodo minimo di apertura continuativa di 45 gg.
b) i rimanenti periodi devono essere di 30 gg. ciascuno.
Puglia 17/01 6 10 Consentita anche in unità immobiliari a non più di 50 metri dall'abitazione del titolare.
Sardegna 27/98 - DGR 1/6 del 2001 3 6 Periodo di chiusura non inferiore a 60 gg., anche non continuativo.
Sicilia 32/2000 5 20
Toscana 42/2000 6 12
Prov. Trento 7/02 Dpp 28-149/leg. del 2003 3 Consentita anche in unità immobiliari separate a condizione che il titolare risieda in un comune della provincia e l'attività sia svolta per almeno 60 gg. anche non consecutivi nell'anno.
Prov. Bolzano 12/95 Dpp 32/96 6 6 camere o 4 appartamenti nello stesso edificio.
Umbria 18/06 3 8 Divieto di permanenza degli ospiti oltre 30 gg. consecutivi. Periodo di chiusura obbligatoria di 60 gg. anche non consecutivi (ridotto a 30 gg. nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate). La legge regionale umbra permette di gestire in forma non imprenditoriale anche gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti locati ad uso turistico.
Valle d'Aosta 11/96 3 6 Consentita anche in unità immobiliari a non più di 50 metri dall'abitazione principale.
Veneto 33/02 3

L'ATTIVITÀ OCCASIONALE DI B&B SENZA PARTITA IVA E IL REGIME FISCALE

[ Fonte Il Sole 24 ore del 22 aprile 2013 ]

In Breve - I proventi dell'attività di B&B, al netto delle spese inerenti documentabili, sono tassati come "redditi diversi" derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente. E' necessario che il gestore del B&B si doti di un bollettario per quetanziare l'incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B.

Nella maggior parte delle Regioni l'attività non viene considerata d'impresa, quindi non è necessario possedere partita IVA nè iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tuttavia alcune Regioni consentono anche l'attività imprenditoriale.

Le procedure amministrative semplificate per l'apertura di un B&B trovano un analogo riconoscimento anche sotto il profilo tributario.

L'amministrazione finanziaria, infatti, si è occupata con due risoluzioni (180/E/1998 e 155/E/2000) di questo comparto economico, escludendo la soggettività imprenditoriale (con partita iva) del contribuente persona fisica che lo intraprende, purchè egli assecondi due sostanziali condizioni:

  • saltuarietà delle prestazioni di servizio;
  • assenza di mezzi organizzati.

In proposito, si evidenzia che le Regioni qualificano l'attività ricettizia come B&B se per il suo svolgimento vengono impiegate stanze (e correlati posti letto) in un numero non superiore a quello prefissato dalla rispettiva legge.

Inoltre, nell'unità abitativa viene solitamente presupposta la presenza del proprietario che, nell'assistere gli ospiti si avvale eventualmente di altri componenti del proprio nucleo familiare.

Tuttavia, questi compediati requisiti amministrativi assumono soltanto un valore di indizio circa il rispetto del perimetro, come sopra delineato ai fini tributari, dall'amministrazione finanziaria. Secondo la quale, il numero delle stanze utilizzate non comporta in sé alcuna implicazione fiscale (essendo quindi ammissibile lo svolgimento dell'attività in unità immobiliari di particolare ampiezza quali dimore storiche, castelli e similari), come pure non rileva la consistenza economica dei beni e/o del numero dei soggetti impegnati nel disbrigo dei servizi (ad esempio, oltre ai parenti del proprietario si ritiene che possano essere occasionalmente impegnati anche soggetti terzi rispetto al nucleo familiare), purchè il loro utilizzo non sia organizzato in modo stabile e professionale. Pertanto, se nel corso dell'anno risulta verificato il parametro della discontinuità (ovvero, dell'occasionalità) nell'erogazione delle prestazioni, il contribuente è esonerato dall'attivazione della partita iva e da tutte le implicazioni formali (registri, libri contabili, etc.) e sostanziali che da essa scaturiscono.

In questo contesto occorre tuttavia adempiere a tutti gli ordinari obblighi ai fini IRPEF, consistenti nel dichiarare i proventi, così realizzati, come "redditi diversi", derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente (lettera i, comma 1, art. 67, Tuir).

Essi vanno trascritti nel quadro RL - sezione IIA - di Unico Persone Fisiche (in alternativa è utilizzabile anche il modello 730, quadro D, rigo D5) e assoggettati a tassazione al netto delle spese inerenti.

In via di principio, queste "spese inerenti" sono tutte quelle che si rendono inevitabili per lo svolgimento dell'attività (comma 2, art. 71, Tuir), come ad esempio:

  • approvvigionamento di generi alimentari;
  • materiale per la pulizia e suoi addetti;
  • utenze domestiche.

In particolare, in relazione ai costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad essere utilizzati per più anni (quali, ad esempio, mobilio e attrezzatura da cucina) e che assumono, quindi, valenza di oneri a carattere pluriennale, la deduzione sarà fatta secondo un criterio di proporzionalità in ciascun periodo di imposta eventualmente mutuando la tempistica dei piani di ammortamento prevista in via ordinaria per tipologia di bene, dal DM 31/12/1988.

Nonostante la snellezza degli adempimenti formali è comunque necessario che il contribuente, soprattutto ai fini di un controllo fiscale, si doti di un seppur minimo supporto documentale predisponendo un "bollettario madre-figlia" per quietanzare l'incasso dei singoli corrispettivi (è dovuta eventualmente l'applicazione di una marca da bollo di 1,81 euro per importi superiori a 77,47 Euro). Parimenti, egli dovrà procurarsi e conservare la documentazione concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo.

L'AFFITTACAMERE - IL B&B PROFESSIONALE

Aprire un'attività di Affittacamere è l'alternativa per chi vuole esercitare in forma di impresa un'attività paragonabile al B&B ma senza le limitazioni imposte al B&B.

L'Affittacamere può infatti offrire fino a 6 camere per gli ospiti, suddivise anche in più unità nello stesso stabile, in genere senza limitazioni relative al numero di posti letto e temporali.

Anche l'apertura di un Affittacamere è soggetto a SCIA da inviare per via telematica al SUAP del Comune in cui viene aperta l'attività.

Trattandosi di un'attività d'impresa è ovviamente richiesta l'iscrizione al registro delle imprese con tutti i conseguenti adempimenti fiscali eprevidenziali.

IL CONDOMINIO NON È UN VINCOLO ALL'APERTURA DI UN B&B

Il condomino che intende aprire un B&B non ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'assemblea condominiale.

Il proprietario dell'appartamento deve però verificare che il proprio regolamento condominiale non contenga comunque divieti di svolgere un'attività di B&B o un'attività ad essa riconducibile (Pensione, Affittacamere).

Su questa questione si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza numero 369 del 14/11/2008, dichiarando l'incostituzionalità di una norma della Regione Lombardia che subordinava l'apertura di un B&B all'autorizzazione dell'assemblea condominiale.

La Corte ha anche ricordato che non si possono porre limitazioni alla sfera di proprietà dei singoli condomini, a meno che le predette limitazioni non siano specificatamente accettate nei singoli atti d'acquisto o mediante approvazione del regolamento di condominio. E' quindi necessario che le eventuali limitazioni (nel nostro caso non adibire un il proprio appartamento a bed and breakfast) siano contenute nei regolamenti di condominio di natura contrattuale, cioè in quelli predisposti dai costruttori dell'immobile prima della vendita dei singoli appartamenti (ed espressamente richiamati negli atti di vendita), oppure in quelli approvati e sottoscritti da da tutti i condomini.

TASSE E BALZELLI - Il canone RAI aumentato per i B&B

Purtroppo esiste una Legge Nazionale che impone di pagare un canone speciale RAI a chi detiene più apparecchi televisivi destinati a fini di lucro all'interno della propria abitazione.

La legge viene applicata a diverse categorie "commerciali" tra le quali rientrano anche gli Affittacamere e i B&B.

E i gestori di B&B si ribellano a quello che sembra un balzello iniquo rispetto ad una attività "occasionale" e "non professionale".

Partiamo da qui nel fare il punto della situazione rispetto al pagamento del CANONE RAI ordinario o speciale che sia: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di radioaudizioni è OBBLIGATO al pagamento del canone di abbonamento".

Il pagamento del canone RAI è innanzitutto una imposta sul possesso di un apparecchio, non sul suo utilizzo.

Cioè a dire qualora l'apparecchio non venisse utilizzato per il fine per il quale è stato progettato, il solo fatto di detenerlo comporta il pagamento del canone RAI. Questa norma è sancita dal R.D.L.21/02/1938 n. 246 (convertito in L. 4 giugno 1938, n. 880).

Per quanto riguarda le tipologie di canoni di abbonamento ne esistono due, ovverosia l'abbonamento ORDINARIO e l'abbonamento SPECIALE.

Il primo è richiesto per la detenzione, nell'ambito familiare, di uno o più apparecchi atti alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive; il versamento di tale abbonamento è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie non esistono più i canoni sulle seconde case).

L'abbonamento SPECIALE riguarda invece la detenzione di uno o più apparecchi televisivi in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare ovvero per scopo di lucro diretto o indiretto.

Le tariffe per tale abbonamento sono fissate annualmente con decreto del Ministero delle Comunicazioni il quale prevede cinque differenti categorie per ciascuna delle quali è previsto il pagamento di un determinato canone annuale.

Fatta questa premessa sull'abbonamento Rai, necessaria per meglio comprendere la natura di tale imposta, si evince che per quanto concerne l'attività di affittacamere è certamente dovuto il canone speciale in quanto espressamente previsto dal Decreto Ministeriale, che identifica tale attività facendola rientrare nella categoria d) nel caso di possesso di un numero di televisori tra 1 e 10, e nella categoria e) nel caso di strutture ricettive con un solo televisore.

Tutti gli esercenti l'attività imprenditoriale di affittacamere dovranno perciò, in caso di detenzione di apparecchi tv all'interno della loro struttura e previa richiesta di nuovo abbonamento presso la sede Rai competente, versare il canone speciale.

Per quanto riguarda invece il B&B, sia la legge sia il decreto ministeriale nulla dicono.

La Rai ha interpretato tale silenzio facendo rientrare l'attività di Bed & Breakfast nella nozione di attività alberghiera (equiparandola a quella di affittacamere), ritenendo perciò che il possesso di apparecchi televisivi all'interno di tali strutture sia assimilabile alla detenzione di TV fuori dall'ambito familiare.

A fronte delle osservazioni delle Associazioni di B&B con cui si specificava che nella quasi totalità dei casi l'esercizio dell'attività di B&B si svolge in case di residenza ed in ambito strettamente familiare (così come d'altra parte prescritto dalle norme regionali in materia), la Rai ha infatti ribadito che in tutti i casi in cui l'apparecchio sia installato in locali che ne permettono la visione ai clienti, è dovuto non già il canone ordinario ma bensì quello speciale il cui importo è stabilito annualmente con decreto del Ministero delle Comunicazioni.

La Rai ha precisato che, attesa la natura erariale del canone, la normativa succitata (R.D.L. n. 246/1938 e D.L.Lt. n. 458/1944) non può ritenersi derogata dalle leggi regionali in materia di B&B ed, in particolare, che il riferimento all'"ambito familiare" contenuto nell'art. 2 del citato D.L.Lt. ha un significato diverso da quello contenuto nella normativa regionale sui B&B: nel primo caso infatti starebbe ad indicare la detenzione dell'apparecchio televisivo per uso non privato mentre nel secondo caso si riferirebbe alla ricettività dei clienti all'interno della propria abitazione.

A supporto di tale valutazione la Rai ha fatto sapere che lo stesso Ministero delle Comunicazioni, con propria nota del 19 novembre 2004 n. 0020677, ha confermato per i B&B l'obbligo di corrispondere il canone di abbonamento speciale.

A fronte di tali osservazioni si ritiene perciò che:

a) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all'attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare il canone speciale ma solo quello ordinario.

b) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti dovranno pagare il canone speciale come B&B.

c) B&B, con o senza partita iva i quali detengono televisori sia in locali destinati ai soli ospiti (camere) sia in locali destinati esclusivamente alla propria famiglia dovranno pagare sia il canone speciale sia quello ordinario.

Se è vero che, contrariamente ad una attività commerciale, l'esercizio di un B&B prevede una attività saltuaria di alloggio e prima colazione ed è, per definizione, una attività occasionale, non esercitabile come professione abituale, che viene svolta avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare (art 2, secondo comma L.R. 78/00), non si può tuttavia negare che, la televisione in camera o ubicata in una apposita stanza, se regolarmente funzionante, crei un valore aggiuntivo al soggiorno e quindi, sia in grado di realizzare un lucro diretto: una tariffa più elevata; ovvero indiretto se, ad esempio, ne viene solo comunicata l'esistenza a fini promozionali.

Di conseguenza, nel formulare l'eventuale l'interpello occorrerà soprattutto fornire una adeguata motivazione circa l'inesistenza di questo cosiddetto lucro diretto o indiretto e ci si potrà battere, con più successo, per l'apparecchio ubicato in stanze comuni alla famiglia ed ai turisti, rispetto a quelli sistemati nella singola camera autorizzata per l'ospitalità.

Quindi, prima di pagare il canone speciale, è necessario che i gestori valutino se effettivamente i televisori detenuti all'interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione ai clienti della propria struttura.

Nel caso i televisori non siano presenti nei locali destinati all'alloggio e alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B è tenuto a pagare il solo canone ordinario.

Qualora vi siano "obiettive condizioni di incertezza" nella normativa, il contribuente può rivolgere un quesito all'amministrazione finanziaria, che è tenuta a rispondere entro 120 giorni altrimenti si applica la regola del "silenzio-assenso".

RIASSUMENDO:

a) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all'attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare il canone speciale ma solo quello ordinario.

b) B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti dovranno pagare il canone speciale come B&B.

c) B&B, con o senza partita iva i quali detengono televisori sia in locali destinati ai soli ospiti (camere) sia in locali destinati esclusivamente alla propria famiglia dovranno pagare sia il canone speciale sia quello ordinario.

Nel 2012 per le ipotesi b) e c) occorre ricordare che il canone speciale è parametrato al numero di televisori posseduti (1 tv = 200,91 €; da 2v a 10 TV = 401,76 €) e, qualora il B&B abbia partita iva, potrà essere dedotto dal reddito d'impresa e la relativa IVA dell'abbonamento, dal conto IVA.

TASSE E BALZELLI - Il canone SIAE e i B&B

Il canone SIAE è obbligatorio per tutti quegli esercizi a carattere imprenditoriale nei quali "per l'esecuzione a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, è dovuto all'autore un equo compenso che è determinato periodicamente dall'accordo tra la Società Italiana degli Autori ed Editori e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente". (Art. 58 della L. n. 633 del 22 aprile 1941).

Di fatto, e sembra assurdo, anche la suoneria d'attesa per una segreteria telefonica di un pubblico ufficio o di una azienda, è soggetta al pagamento dei diritti d'autore qualora i suddetti non siano scaduti.

Così come per il Canone RAI, il pagamento del quale riguarda anche i B&B che vengono considerati dalla Agenzia delle Entrate come attività imprenditoriali, anche il pagamento del Canone SIAE soggiace alle stesse regole.

Vediamo un po' in cosa consistono e se esiste, nel rispetto delle stesse, il modo per non dovere versare questo ulteriore obolo.

La SIAE ritiene applicabile, secondo l'art. 58 della n. 633/1941, il canone ai B&B e agli affittacamere nei casi di presenza di televisori o altri apparecchi atti alla radiodiffusione all'interno delle stesse.

Alla constatazione della detenzione di apparecchi tv o di radiodiffusione procedono i dipendenti della SIAE.

Si tratta dunque di verificare in che modo possa essere inquadrata l'attività ricettiva di strutture di B&B e affittacamere in relazione a tale aspetto e quali pretese possano essere avanzate nei confronti della SIAE e di eventuali controlli.

Se per il canone RAI le disposizioni normative si attenevano all'ambito relativo alla somministrazione di servizi a scopo di lucro, continuativo o meno, per quanto riguarda il canone SIAE si prende in esame la definizione di Pubblico Esercizio come attività imprenditoriale sottoposta a speciale disciplina amministrativa di polizia.

Sotto il profilo sostanziale di pubblico esercizio c'è sempre una attività privata continuativa svolta a scopo di lucro o organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.

La peculiartà, nel caso dei B&B e di attività imprenditoriali destinate alla ricettività, è quella che tali esercizi sono sottoposti ad una ulteriore regolamentazione posta in essere dalle norme di pubblica sicurezza.

La legge impone infatti all'esercente un particolare adempimento amministrativo che si concreta in un accertamento permissivo di pubblica sicurezza o in un obbligo di denuncia da parte del soggetto allorchè una determinata attività economica sia svolta mediante apprestamento di beni o servizi al pubblico direttamente incidenti sull'incolumità personale, sulla sanità fisica, sulla fede pubblica, sulla certezza dei traffici, etc...

Per verificare se il B&B rientra nella suddetta nozione si deve fare necessario riferimento al Capo II della L. n. 773 del 1931 (TULPS) che disciplina, ai fini della sicurezza, proprio gli esercizi pubblici.

In particolare il 1° comma dell'art. 108 prevedeva testualmente che "Non si può esercitare l'industria di affitta camere o appartamenti ammobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza".

Pur essendo stato abrogato tale comma dal Dpr n. 311/2001 - limitatamente alla previsione della necessaria preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza - la qualifica di pubblico esercizio non viene meno comunque per le attività in esso indicate.

Le stesse attività infatti sono sottoposte alle altre norme del TULPS (ad es. proprio il II° comma dello stesso articolo prevede che il questore possa vietare in qualsiasi tempo ed in taluni specifici casi l'esercizio delle attività di cui al 1° comma, mentre l'art. 109 richiede, per poter consentire l'alloggio ai clienti, l'esibizione di un documento di identità e la comunicazione alla pubblica sicurezza da parte degli esercenti dei nominativi degli alloggiati entro le 24 ore).

Ciò premesso si può ragionevolmente affermare che il B&B, solo recentemente introdotto quale nuova forma di ricettività extralberghiera (Codice Turismo, allegato al decreto Legislativo n° 79 del 23 maggio 2011) [IL CODICE DEL TURISMO E' STATO ABROGATO NEL 2012 NDR], possa ben rientrare nella nozione di "alloggio dato per mercede anche temporaneamente o a periodi ricorrenti" di cui al predetto I° comma dell'art. 108, e pertanto sia da considerare quale pubblico esercizio, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 58 della L. n. 633/1941 (legge SIAE).

A fronte di tali osservazioni, analogamente a quanto già indicato per il pagamento del canone RAI speciale:
a) i B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nella propria abitazione ma non nei luoghi destinati all'attività ricettiva (perciò non nelle camere destinate agli ospiti né nei locali comuni, come ad es. la stanza per la colazione) non devono pagare i diritti SIAE.
b) I B&B, con o senza partita iva, i quali detengono televisori nelle propria abitazione in locali che permettano la visione anche ai clienti (in locali destinati ai soli ospiti o in locali "promiscui") dovranno pagare diritti SIAE.
c) Gli affittacamere che detengono uno o più televisori sono tenuti al pagamento dei diritti SIAE. L'entità dei diritti, in assenza di una previsione normativa, dovrà essere stabilita previo accordo con la sede locale SIAE.

I diritti variano infatti a seconda del numero dei televisori o comunque degli apparecchi idonei alla radiodiffusione. In ogni caso prima di pagare o comunque prendere contatti con le sede locale della SIAE è necessario che i gestori valutino se effettivamente i televisori o comunque altri apparecchi radioriceventi sonori detenuti all'interno delle loro abitazioni siano allocati in posizione tale da permetterne la visione o l'ascolto ai clienti della propria struttura. Nel caso i televisori o gli altri apparecchi non siano presenti nei locali destinati all'alloggio ed alla colazione dei clienti, ma siano installati in locali ad uso esclusivo della propria famiglia, il B&B non è tenuto a pagare i diritti SIAE.