Si ritiene legittima la previsione dell'atto costitutivo che stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell'atto medesimo.
MOTIVAZIONE
Tra gli elementi che devono obbligatoriamente essere indicati negli atti costitutivi di società per azioni o di società a responsabilità limitata, gli artt. 2328 e 2463 non includono la data di chiusura del primo esercizio sociale. L'indicazione, peraltro, è da sempre capillarmente diffusa nella prassi, costituendo l'immediata e puntuale contezza della scadenza degli esercizi sociali elemento di primaria importanza. E del resto, tra gli elementi di cui occorre fornire specifica informazione nel contesto della iscrizione della società neo costituita presso il registro delle imprese vi è proprio la "scadenza del primo esercizio sociale". Al fine di individuare i limiti cui è sottoposta, in sede di definizione della data di chiusura del primo esercizio sociale, l'autonomia negoziale dei soci costituenti (o del socio costituente), è opportuno richiamare le considerazioni già sottese alla Massima (antecedente la riforma del 2003) n. VII dell'8 maggio 2001 ed alla Massima n. 16 del 26 febbraio 2004. In entrambe le Massime, si era preso atto di un solido orientamento tanto di dottrina quanto di giurisprudenza concernente la durata massima degli esercizi sociali, orientamento che invitava, ed invita, a contemperare da un lato il principio, pure pacificamente e da sempre acquisito, della normale annualità degli esercizi sociali, e dall'altro lato l'opportunità di non imporre la redazione di bilanci infrannuali non significativi. L'applicazione di tali rilievi porta dunque, come peraltro già emergeva dalla prima delle Massime citate, a ritenere legittima la previsione di un primo esercizio sociale superiore all'anno, e dunque a ritenere legittima la determinazione della prima data di chiusura dell'esercizio sociale ad una data successiva rispetto allo scadere del dodicesimo mese dalla data dell'atto (o dalla sua iscrizione), ogni qualvolta detta previsione consenta di evitare la redazione di un bilancio infrannuale non significativo. Lo scrutinio in punto di "significatività" o "non significatività" del bilancio infrannuale, naturalmente, deve svolgersi volta a volta sulla base delle specifiche circostanze del caso, le quali naturalmente potranno anche esser esplicitate nell'atto costitutivo. A titolo puramente esemplificativo, si può ipotizzare che il periodo di tempo di "non significatività" possa esser particolarmente esteso, inter alia, tutte le volte in cui il concreto avvio dell'operatività sociale sia subordinato all'ottenimento di autorizzazioni di natura amministrativa di non immediato rilascio. In linea generale, ed anche a prescindere dalle singole circostanze del caso specifico, è da ritenere peraltro che un lasso di tempo contenuto entro i 3 mesi possa in ogni caso esser considerato come "non significativo", e che dunque la clausola dell'atto costitutivo che stabilisca la data del primo esercizio entro i 15 mesi dalla data dell'atto medesimo sia da considerarsi legittima. Il legislatore, infatti, là dove ha voluto imporre la redazione e la diffusione presso il pubblico in via continuativa del resoconto contabile della gestione della società, ha proprio individuato la cadenza di tale onere nel trimestre. Si tratta della disciplina inerente la redazione e diffusione delle relazioni finanziarie (le quali comprendono i prospetti contabili periodici) delle società quotate (art. 154-ter D. Lgs. 58/1998): la disciplina impone infatti l'aggiornamento della informativa su base, appunto, trimestrale. Il che testimonia la non significatività che il sistema normativo annette alla raffigurazione contabile di un periodo di attività sociale compreso all'interno del trimestre. Ciò naturalmente, sarà tanto più vero nella fase genetica della società, stante la fisiologica gradualità con cui le attività di impresa, anche a prescindere dalla necessità di particolari autorizzazioni, trovano avvio.Noi di Fiscalsky saremo presenti presso lo stand EB PRODUZIONI SOFTWARE SRL per presentarvi innovativi servizi aziendali in outsourcing su tutto il territorio italiano :